Organismo Paritetico per la Sicurezza
sul Lavoro
In base a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali
e dagli Accordi territoriali del 27/03/97 e del 04/12/98
(clicca qui
per il documento in formato pdf ) in materia di sicurezza
e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs.626/94), è stato
costituito presso EBIM il Fondo per la Sicurezza che raccoglie
le provvidenze utili al funzionamento dell’Organismo
Paritetico Provinciale per la sicurezza (O.P.P.).
Presso tale Organismo operano i Rappresentanti Territoriali
per la Sicurezza (R.L.S.T.), di derivazione sindacale, ai
quali sono conferiti i poteri previsti dal l’articolo
19 del D.Lgs. 626/94 [A] e riceve le comunicazioni da parti
delle Aziende delle nomine dei Rappresentanti per la Sicurezza
Aziendali e Territoriali.
Nomina del Rappresentante per la Sicurezza
Il Decreto Legislativo n°62 del 1994, istituisce all’articolo
18 la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(R.L.S.). La presenza di tale figura è obbligatoria
in tutte quelle ditte in cui siano presenti lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro ha il dovere di informare adeguatamente
i dipendenti dell’esistenza di questa figura e di
consentire loro lo svolgimento dell’elezione del R.L.S.,
secondo le seguenti modalità:
Per le ditte con più di 15 dipendenti il R.L.S.
viene eletto direttamente tra i lavoratori assunti a tempo
indeterminato oppure nell’ambito delle rappresentanze
sindacali aziendali, ove presenti.
Per le ditte che invece occupano fino a 15 dipendenti sono
possibili due soluzioni:
A) Elezione diretta da parte dei lavoratori di un loro collega
occupato in azienda a tempo indeterminato.
In questo caso il R.L.S. dovrà partecipare obbligatoriamente
ad un apposito corso di formazione, il cui costo è
a carico dell’azienda, e ha diritto anche a usufruire
di 12 ore di permesso retribuito se l’azienda ha meno
di 5 dipendenti, 16 ore se l’azienda ha da 6 a 10
dipendenti, 24 ore di permesso se l’azienda ha dagli
11 ai 15 dipendenti.
Opzione da parte dei lavoratori per il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza a livello territoriale, R.L.S.T.
Il rappresentante territoriale viene nominato dalle organizzazioni
sindacali provinciali dei lavoratori, tra quei soggetti
che rispondono ai requisiti di conoscenze e capacità
richieste dalla legge; la sua attività è allocata
presso l’Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.)
con sede presso Ebim ed intrattiene rapporti con le aziende
ed effettua controlli a campione.
Riportiamo di seguito il testo dell’art.19 del D.Lgs.
626/94 nel quale sono definiti i compiti ed i poteri del
rappresentante dei lavoratori per sicurezza.
Articolo 19 del Decreto Legislativo n°626 del 1994
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti
al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione
e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore
a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute
e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati
nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati
per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e
la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita
di retribuzione, nonchè dei mezzi necessari per l'esercizio
delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria
attività e nei suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento
della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi
2 e 3, nonchè al registro degli infortuni sul lavoro
di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).